Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 46Articolo 48
Versione
23 dicembre 1973
Art. 47. Rimborso dell'imposta regolarmente percetta

Deve essere rimborsata:
1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione;
2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso faccia ritorno;
3) l'imposta che risulti percetta in piu' per la mutata devoluzione ereditaria;
4) l'imposta relativa a beni pervenuti al defunto a seguito di atti dichiarati nulli ovvero annullati, risoluti, rescissi o revocati successivamente alla data di apertura della successione;
5) l'imposta pagata da enti ai quali sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato;
6) l'imposta pagata da eredi e legatari qualora l'ente ottenga tardivamente il riconoscimento legale;
7) l'imposta eventualmente riscossa in piu' nell'ipotesi di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 7;
8) l'imposta pagata in piu' nei casi di passivita' dimostrate e riconosciute successivamente alla liquidazione.
Il rimborso dell'imposta e dell'eventuale soprattassa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto.
La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio del registro competente ai sensi dell'art. 35, che deve rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione, la domanda si considera respinta.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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