Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
2 marzo 1989
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 10. Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario

Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:
1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;
3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 .
Il contenuto di cassette o di plichi intestati a piu' persone si presume di proprieta' comune in parti uguali.
((Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22)) .
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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