Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
23 dicembre 1986
Art. 14. Norme relative a particolari categorie di debiti


I debiti inerenti all'esercizio di imprese ((o di attivita' professionale)) ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986
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