I debiti inerenti all'esercizio di imprese ((o di attivita' professionale)) ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.