Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 32Articolo 34
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 33. Applicazione e liquidazione dell'imposta

L'imposta e' applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art.
36.
L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all'art. 26 o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta e' applicata e liquidata d'ufficio.
Per i beni di cui all'art. 25, che non siano stati dichiarati, il valore venale e' determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.
La liquidazione e' notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio puo' essere notificata ad uno degli eredi.
E' principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
L'imposta applicata successivamente e' suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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