Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 dicembre 1973
Art. 12. Passivita' deducibili

Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermita' e funerarie.
La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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