Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione e' ammessa in misura proporzionale.
Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione e' ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.
Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria puo' dimostrare la simulazione del relativo atto.
I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile .