Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 14Articolo 16
Versione
23 dicembre 1973
Art. 15. Limiti alla deducibilita' dei debiti

Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione e' ammessa in misura proporzionale.
Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione e' ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.
Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria puo' dimostrare la simulazione del relativo atto.
I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile .
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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