Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 55Articolo 57
Versione
23 dicembre 1973
Art. 56. Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.
Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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