Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 16Articolo 18
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
23 dicembre 1986
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 17. Spese mediche e spese funerarie

Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano gia' state considerate ai sensi degli articoli 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.
Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 dicembre 1986, n.880 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, e' elevato a 2 milioni di lire".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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