Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.
L'erede che ha accettato l'eredita' con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall' art. 490 del codice civile .
L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso puo' ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passivita' deducibili.