Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 45Articolo 47
Versione
23 dicembre 1973
Art. 46. Responsabilita' degli eredi

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.
L'erede che ha accettato l'eredita' con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall' art. 490 del codice civile .
L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso puo' ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passivita' deducibili.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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