Articolo 4 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
Articolo 3Articolo 5
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21 agosto 1947
Art. 4.
Per provvedere alle finalita' di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.
La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.
Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in "pro-rata" anche se queste non siano previste dal contratto.
Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione, sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692 , per gli assegni familiari.
I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovra' essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.
Entrata in vigore il 21 agosto 1947
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