Articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
Articolo 2
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24 marzo 2010
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21 agosto 2014
Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono disponibili in formato elettronico; b) sono detenuti da o per conto di:
1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;
2) terzi, ((che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e)) che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III.
((c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana)) . 4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. 5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, (( lettera b) )) , ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. 6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 . 7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. ((Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.))
Entrata in vigore il 21 agosto 2014
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