Articolo 5 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666
Articolo 4Articolo 6
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31 marzo 1957
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Versione
31 marzo 2013
Art. 5.


Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il ((giudice)) deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se cio' non sia possibile o in caso di urgenza al piu' vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.
Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.
Entrata in vigore il 31 marzo 2013
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