Articolo 6 - Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 febbraio 1959
Art. 6.


La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Panna, del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno primo della sua ultima scadenza.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1959