Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 novembre 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 novembre 2009 |
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2013, n. 1521Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. - Dott. PIVETTI Marco - Presidente Sez. - Dott. BERRUTI Giuseppe - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AU SU s.a.s. in persona dell'amministratore unico RE IZ e da quest'ultimo in proprio, domiciliati in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. PADUANO CARLO giusta delega in atti; - ricorrenti - contro …Leggi di più...
- necessità·
- fondamento·
- interesse al ricorso afferente il concordato·
- discrezionalità della riunione·
- legittimazione del creditore istante·
- accertamento della fattibilità economica e della convenienza dell'accordo della proposta·
- controllo demandato al tribunale·
- rapporti di pregiudizialità·
- valutazione incidentale·
- esito positivo del ricorso avverso la pronuncia di fallimento·
- diniego di omologazione·
- conseguenze·
- configurabilità·
- controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato·
- esistenza del credito
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 14447Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere - Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere - Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 6704-2012 proposto da: MASTER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE SOCIETÀ UNIPERSONALE (P.I. 00421890492), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso l'avvocato LOLLINI SUSANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRINI GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA; - …Leggi di più...
- fondamento·
- trattamento del credito iva·
- applicabilità ad ogni tipo di concordato·
- inammissibilità·
- riduzione del capitale·
- domanda·
- ammissione·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- concordato preventivo
- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/12/2011, n. 6455Provvedimento: N. 04479/2011 REG.RIC. N. 06455/2011REG.PROV.COLL. N. 04479/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2011, proposto da: LA AN, ND LA, ER BO, AN DO, IN CE, LA RI, LA DO ZO, FR LD NA, ES ZO, IL VA e ES RD, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Egidio Leone Artibani e Manfredo Piazza, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7; contro Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferrari, con domicilio eletto presso l'avv. Gloria …Leggi di più...
- violazione art. 97 Costituzione·
- concorso pubblico·
- stabilizzazione del personale precario·
- accordo sindacale·
- art. 21 octies legge 241/1990·
- art. 17, co. 10, del d.l. n. 78 del 2009·
- programmazione triennale del fabbisogno di personale·
- riserva di posti per assunzioni a tempo indeterminato·
- legittimo affidamento·
- principio del tempus regit actum·
- annullabilità provvedimento amministrativo·
- successione nel tempo delle leggi·
- revoca deliberazione·
- accesso all'impiego pubblico mediante concorso
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2011, n. 16136Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AR, con domicilio eletto in Roma, via V.le Carso n. 71, presso l'Avv. Arieta Giovanni che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro PUBBLICO MINISTERO, INTELIT s.r.l., INTELZT s.r.l. in concordato preventivo; - intimati - per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma n. 2083/06 depositato il 27 aprile 2006; Udita la …Leggi di più...
- ragioni·
- esclusione·
- decreto del tribunale·
- successivo decreto di liquidazione dei compensi·
- impugnabilità ex art. 111 cost·
- legittimazione del p.m·
- nomina di consulente tecnico del giudice delegato·
- reclamo ex art. 26 legge fall·
- ammissione al concordato preventivo·
- reclamo·
- provvedimento di nomina di c.t.u·
- ammissibilità·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- giudice delegato·
- provvedimenti in materia fallimentare
- 5. CGUE, n. C-244/13, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Ewaen Fred Ogieriakhi contro Minister for Justice and Equality e altri, 14/05/2014Provvedimento: Conclusioni DEl avvocato generale Conclusioni DEl avvocato generale 1. Il presente rinvio pregiudiziale conduce anzitutto la Corte a precisare la nozione di «soggiorno legale in via continuativa assieme al cittadino DEl'Unione», ai sensi DEl'articolo 16, paragrafo 2, DEla direttiva 2004/38/CE (2), e più in particolare a precisare i termini «assieme al cittadino DEl'Unione». 2. Tale disposizione prevede infatti che i familiari di un cittadino DEl'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme a tale cittadino DEl'Unione nello Stato membro ospitante acquisiscano il diritto al soggiorno permanente …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 .
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Il testo dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949, e' il seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli».
Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977, e' il seguente:
«Art. 2. Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».