Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 dicembre 1973
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Versione
12 gennaio 1988
Art. 3. ((Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.
Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.
Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.
I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia.))
Entrata in vigore il 12 gennaio 1988
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