Articolo 7 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 7
Disposizioni imperative e legge del contratto

Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potra' essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terra' conto della loro natura e del loro oggetto nonche' delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
La presente convenzione non puo' impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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