Articolo 11 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 10Articolo 12
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 11
Incapacita'

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese; una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, puo' invocare la sua incapacita' risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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