Articolo 17 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 16Articolo 18
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 17
Applicazione nel tempo

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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