Articolo 25 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 24Articolo 26
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 25

Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione e' compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo I, esso puo' domandare al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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