Articolo 29 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 28Articolo 30
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 29

La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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