ARTICOLO 29
La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.