ARTICOLO 16
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.