Articolo 16 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 15Articolo 17
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14 febbraio 1985
ARTICOLO 16
Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985
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