Articolo 26 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Articolo 20 terArticolo 22 bis
Versione
8 ottobre 2005
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Versione
17 dicembre 2008
Art. 26. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica. (( 1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente ))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2008
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