Articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Articolo 9 bisArticolo 11
Versione
8 ottobre 2005
>
Versione
17 dicembre 2008
>
Versione
26 marzo 2011
>
Versione
2 ottobre 2012
Art. 10. Registratori dei dati di viaggio (( 1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale. )) 2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 .
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonche' a pubblicare i risultati dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua conclusione.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente