Articolo 13 bis del Decreto 1 agosto 2002, n. 199
Articolo 13Articolo 13 ter
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21 dicembre 2013
Art. 13-bis. (( (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). )) (( 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell' articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 , si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 , e all' articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell' articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2013
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