Articolo 7 del Decreto-legge 1 aprile 1976, n. 76
Articolo 6Articolo 8
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7 aprile 1976
Art. 7.
Oltre cio' che e' espressamente previsto dalle disposizioni precedenti, e' altresi' consentito alle autorita' giudiziaria e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'accordo.
Entrata in vigore il 7 aprile 1976
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