Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 marzo 1983
Art. 4.
Le imprese editrici delle testate, la cui periodicita' sia compresa tra quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonche' il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista.
La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicita' dichiarata dall'impresa editrice.
Entrata in vigore il 12 marzo 1983
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