Art. 24. Pagamenti 1. Successivamente all'espletamento dei controlli prescritti, l'organismo pagatore provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile e comunque con il rispetto dei termini fissati dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1254/99.
2. In base ai risultati dei controlli amministrativi e in loco, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno in cui la domanda e' stata presentata, l'organismo pagatore puo' versare degli acconti di premio ai produttori, pari al 60 per cento degli importi dovuti.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999, si veda nelle note all'art. 20.
2. In base ai risultati dei controlli amministrativi e in loco, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno in cui la domanda e' stata presentata, l'organismo pagatore puo' versare degli acconti di premio ai produttori, pari al 60 per cento degli importi dovuti.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1254/1999, si veda nelle note all'art. 20.