Articolo 23 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 22Articolo 24
Versione
16 marzo 2000
Art. 23. Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro 1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in
seno alla contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
Entrata in vigore il 16 marzo 2000
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