Articolo 8 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 marzo 2000
Art. 8. Retribuzioni di ragguaglio 1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Entrata in vigore il 16 marzo 2000
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