Articolo 15 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 14Articolo 16
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16 marzo 2000
Art. 15. Natura e funzione del Casellario centrale infortuni 1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
Entrata in vigore il 16 marzo 2000
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