Articolo 28 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 27
Versione
16 marzo 2000
Art. 28. Rideterminazione dei contributi 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per glianni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
Entrata in vigore il 16 marzo 2000
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