Articolo 13 bis del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 13Articolo 14
Versione
1 gennaio 2007
Art. 13-bis. (( (Disposizioni in tema di menomazione
dell'integrita' psicofisica) )) (( 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All' articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento".
3. All' articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All' articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All' articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. All' articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251 , e' aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All' articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1 ) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento" ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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