Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.». Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 :
«Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;
b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita' alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».
«Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.». Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 :
«Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;
b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita' alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».