Articolo 75 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 74Articolo 82
Versione
8 gennaio 1942
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Versione
26 novembre 2024
Art. 75.

(Nota delle spese).

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa ((deposita)) la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita. ((59)) ------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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