Articolo 133 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 142Articolo 144
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1 gennaio 1951
Art. 133-bis.

(( (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione). )) ((Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

Se il ricorso e' rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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