Articolo 158 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 144 terArticolo 137 bis
Versione
8 gennaio 1942
Art. 158.

(Avviso al sequestrante).

Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del codice.


Entrata in vigore il 8 gennaio 1942
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