Articolo 131 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 123 bisArticolo 141
Versione
1 gennaio 1951
Art. 131-bis.

(( (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione). )) ((Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non puo' decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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