Articolo 129 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 136Articolo 130
Versione
1 gennaio 1951
Art. 129-bis.

(( (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva).)) ((Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

Se la sentenza e' cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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