Articolo 187 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 206Articolo 196
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15 maggio 2005


Art. 187-bis.

(( (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). )) ((In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile))
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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