Articolo 70 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 70Articolo 70 ter
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1 gennaio 1951
Art. 70-bis.

(( (Computo dei termini di comparizione). )) ((I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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