Art. 80-bis.
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). )) ((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti))
(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). )) ((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti))