Articolo 80 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 73Articolo 75
Versione
1 gennaio 1951
Art. 80-bis.

(( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). )) ((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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