Articolo 150 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 137 bisArticolo 151
Versione
8 gennaio 1942
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Versione
12 dicembre 1973
Art. 150.

(( (Calcolo della svalutazione monetaria). )) ((Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applichera' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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