Articolo 141 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 131 bisArticolo 142
Versione
8 gennaio 1942
Art. 141.

(Deliberazione dei provvedimenti).

Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.


Entrata in vigore il 8 gennaio 1942
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