Articolo 24 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 23Articolo 25
Versione
8 gennaio 1942
>
Versione
30 luglio 1980
>
Versione
1 luglio 2002
Art. 24.

((IL D.PR. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente