Articolo 124 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 123Articolo 125
Versione
8 gennaio 1942
Art. 124.

(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza).

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.


Entrata in vigore il 8 gennaio 1942
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