Articolo 118 delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 103 bisArticolo 119
Versione
8 gennaio 1942
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Versione
4 luglio 2009
Art. 118.

(Motivazione della sentenza).

((La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi))

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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