2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 reca "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997). Il capo III concerne: "Disposizioni in materia di riscossione".