Articolo 9 del Decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388
Articolo 8Articolo 10
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23 settembre 1996
Art. 9. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI
SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996 N. 662
Entrata in vigore il 23 settembre 1996
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