Articolo 6 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98
Articolo 5Articolo 7
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23 aprile 1983
Articolo 6

(1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, si applica al settore delle discipline giuridiche.
(2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo ad altre discipline puo' essere stabilita di comune accordo dagli Stati contraenti, su raccomandazione della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.

Entrata in vigore il 23 aprile 1983