Articolo 9 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98
Articolo 8Articolo 10
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23 aprile 1983
Articolo 9

Al fine di facilitare l'applicazione del presente accordo viene istituita una commissione mista composta di un massimo di sette rappresentanti di ogni Stato contraente. La composizione della commissione verra' notificata per via diplomatica. La data e il luogo della riunione della commissione verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo.

Entrata in vigore il 23 aprile 1983